| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 27/12/2002 n. 29010. Alle spese di cui alle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato. 11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della Legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496. 12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal "Fondo a disposizione" di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari di cui al Regio Decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della Legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari" e nell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri". 13. Ai fini dell'attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima. Note all'art. 12: -Il testo dell'art. 3 della Legge 21 febbraio 1963, n. 249 (Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina) è il seguente: "Art. 3. - Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti che per ciascun esercizio finanziario può essere mantenuto in servizio è determinato annualmente con la Legge di bilancio". -La Legge 21 maggio 1960, n. 556, abrogata dall'art. 46 della Legge 19 maggio 1986, n. 224, recava: "Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti". -Il testo dell'art. 15 della Legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla Legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza) è il seguente: "Art. 15. 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente Legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la Legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. 2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della Legge 20 settembre 1980, n. 574, nonchè 3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della Legge 20 settembre 1980, n. 574". -Il testo dell'art. 37 della Legge 20 settembre 1980, n. 574 (Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) è il seguente: "Art. 37. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina. L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con Decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'art. 26 della Legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. La commissione è istituita, per ciascuna forza armata, con Decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio. L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità. Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al primo comma è fissato per ciascuna forza armata con la Legge di bilancio. Tale numero non può comunque essere inferiore a a) Esercito: 600 b) Marina: 105 c) Aeronautica: 180. Per l'ultimo quadrimestre dell'anno 1980 le entità sopraindicate sono ridotte ad un terzo". - Il testo dell'art. 6, comma 1-bis, del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della Legge 31 marzo 2000, n. 78) è il seguente: "1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia è determinata annualmente con la Legge di bilancio.". -Il testo dell'ultimo comma dell'art. 9 della Legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate) è il seguente: "L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) è così stabilito: - aiutanti di battaglia e marescialli maggiori..............3.500; - marescialli capi.......................................................4.000; - marescialli ordinari..................................................4.500; - sergenti maggiori....................................................8.500. L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.900 unità. La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la Legge di bilancio" -Il testo dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 1 luglio 1938, n. 1368 (Modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina) è il seguente: "Art. 2. Il Ministero della marina stabilisce ogni anno la forza media del C.R.E.M. in relazione allo stanziamento del bilancio. Per mantenere nei giusti limiti la forza stessa può anticipare il congedamento parziale o totale della classe anziana e ritardare la chiamata della nuova leva od anche ricorrere all'uno ed all'altro provvedimento contemporaneamente, in conformità della Legge sulla leva di mare. Per i capi di 1a, 2a e 3a classe di carriera e per quelli "riassunti" il Ministero della marina determina annualmente per ciascun grado, di concerto con quello delle finanze, gli organici, distintamente per categorie e specialità. - Il testo dell'art. 27, ultimo comma, della già citata Legge 10 giugno 1964, n. 447 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1964, n. 160) è il seguente: "La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma è determinata con la Legge di bilancio". - Il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 4 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri) è il seguente: "1. Sono consentiti a) (Omissis) b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con Legge di bilancio." - Per il testo dell'art. 36 e dell'art. 61-bis del già citato Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, vedasi rispettivamente nelle note all'art. 2 e nelle note all'art. 10 della presente Legge. - La Legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253). -Il testo dell'art. 2 del Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 (Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449) è il seguente: "Art. 2 (Disposizioni in materia di organismi consultivi). 1. È istituito, presso il Ministero della difesa, un comitato consultivo presieduto dal segretario generale della difesa. 2. Il comitato è composto dal sottocapo di stato maggiore della difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilità industriale. 3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificità degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di volta in volta interessati e, in qualità di relatori, i direttori generali competenti. 4. I componenti sono nominati con Decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso Decreto il Ministro della difesa individua il vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario generale della Difesa. 5. Il parere del comitato è richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con Legge o con Decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato all'art. 1 del Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici. 6. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruità e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.
Pagina 11/20 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|